Titolo II

Titolo II
ESERCIZIO DEI DIRITTI E ADEMPIMENTO DEI DOVERI FAMILIARI.


Articolo 14. Esercizio dei diritti familiari.
1. I diritti familiari sono quei diritti che sono strettamente connessi con la persona e per questo non possono essere trasferiti ad altra persona.
2. Qualora un minore o altra persona la cui capacità d’agire sia limitata non possa autonomamente far sì che i propri diritti vengano riconosciuti, tali diritti sono esercitati dai genitori, dal tutore oppure dalle persone beneficiarie dei diritti con l’aiuto dei genitori o del curatore.
3. I diritti familiari di una persona incapace sono esercitati dal suo tutore.

Articolo 15. Adempimento dei doveri familiari

1. I doveri familiari sono quei doveri che sono strettamente connessi con la persona e per questo motivo non possono essere trasferiti ad altra persona.
2. Se una persona viene riconosciuta incapace, il suo dovere familiare a carattere personale non patrimoniale viene meno in quanto essa è impossibilitata all’adempimento.
Il tutore adempie ai doveri patrimoniali per conto della persona incapace.
3. Se in seguito ad un’infermità mentale, ad una grave malattia o ad altre cause legittime una persona non può più adempiere ai propri doveri familiari, ella non è da ritenersi esentata dall’adempimento.
4. L’inadempimento o la negligenza nell’adempimento dei doveri familiari può essere fondamento per l’applicazione di misure stabilite dal presente Codice o dall’accordo (contratto) tra le parti.

Articolo 16. Prestazione di assistenza ai genitori minorenni nell’esercizio dei diritti genitoriali e nell’adempimento degli obblighi genitoriali.

1. L’organo di tutela e curatela fornisce assistenza alla persona nell’esercizio dei propri diritti familiari e nell’adempimento dei propri obblighi familiari nella misura e nei modi stabiliti dal presente Codice e da altri atti normativi.


Articolo 18. Protezione dei diritti e degli interessi familiari.

1. Ciascun partecipante al rapporto familiare che abbia raggiunto l’età di 14 anni ha il diritto di rivolgersi direttamente al Tribunale per la protezione dei propri diritti e interessi.
2. Il Tribunale adotta gli strumenti di protezione stabiliti dalla legge o dall’accordo (contratto) tra le parti.
Gli strumenti per la protezione dei diritti e degli interessi familiari sono, in particolare:
1) la costituzione dei rapporti giuridici;
2) l’adempimento obbligato degli obblighi volontariamente non adempiuti;
3) l’interruzione dei rapporti giuridici nonché loro annullamento;
4) l’interruzione delle azioni che violano i diritti familiari;
5) il ristabilimento dei rapporti giuridici esistenti prima della violazione dei diritti;
6) il risarcimento dei danni materiali e morali, se ciò è previsto dal presente Codice o dal contratto precedentemente stipulato tra le parti.

Articolo 19. Partecipazione dell’organo di tutela e curatela.

1. Nei casi previsti dal presente Codice, la persona ha il diritto di rivolgersi preventivamente all’organo di tutela e curatela per la protezione dei propri diritti e interessi familiari.
2. La decisione dell’organo di tutela e curatela ha esecuzione obbligatoria, se la persona interessata non si è rivolta al tribunale per la protezione dei suoi diritti o interessi entro 10 giorni dal momento in cui la decisione è stata presa, fatta eccezione dei casi di cui all’art. 170, parte II del presente Codice.
3. Rivolgersi all’organo di tutela e curatela per la protezione dei diritti e degli interessi non esclude la possibilità della persona di rivolgersi anche al Tribunale.
4. La presenza dell’organo di tutela e curatela è obbligatoria nel caso siano presi in esame dal Tribunale contrasti familiari che riguardino: la partecipazione di uno dei genitori all’educazione del figlio, il domicilio del minore, la decadenza dalla e la reintegrazione nella potestà genitoriale, i contatti tra il minore e la madre e/o il padre che siano stati privati della potestà genitoriale, l’allontanamento del minore da una persona che lo tine con sé senza fondamento di legge o senza una sentenza del tribunale, la gestione dei beni del minore da parte dei genitori, la revoca di un’adozione o il riconoscimento della sua invalidità.
5. L’organo di tutela e curatela presenta al tribunale una conclusione scritta relativa alla risoluzione dei contrasti in questione, stilata in base ad informazioni ottenute grazie ad un’indagine sulle condizioni di vita del minore, dei genitori, di altre persone che sono intenzionate a vivere insieme al minore, a prendere parte alla sua educazione e nonché in base ad altra documentazione a riguardo.
6. Il Tribunale può non concordare con la conclusione finale dell’organo di tutela e curatela, qualora essa non sia abbastanza argomentata e/o qualora vada contro agli interessi del minore.

Articolo 20. Applicazione della prescrizione dell’istanza per esigenze risultanti dai rapporti familiari.

1. Per esigenze risultanti dal rapporto familiare, la prescrizione dell’istanza non viene applicata fatta eccezione per i casi previsti di cui all’art. 72 parte II, art. 129 parte II, art. 138 parte III, art. 139 parte III del presente Codice.
2. Nei casi previsti nella comma 1 del presente articolo, la prescrizione dell’istanza viene applicata dal Tribunale in conformità con il Codice civile dell’Ucraina, se non altrimenti stabilito nel presente Codice.

 

 

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