Titolo III

TITOLO III

DIRITTI E OBBLIGHI DELLA MADRE, DEL PADRE E DEL FIGLIO

Capo 12
Prove della filiazione

 

Art. 121. Principi generali per l’insorgenza dei diritti e degli obblighi della madre, del padre e del figlio

1. I diritti e gli obblighi della madre, del padre e del figlio traggono fondamento dal rapporto di filiazione; la filiazione legittima è certificata dall’organo statale di registrazione degli atti di stato civile in conformità con quanto stabilito dagli artt. 122 e 125 del presente Codice.

Art. 122. Prove della filiazione di un minore nato da un padre e una madre uniti in matrimonio.

1. Il figlio concepito e (o) nato in costanza di matrimonio discende dai coniugi. La legittimità della filiazione è provata dal certificato di matrimonio e dal documento della struttura medico-sanitaria relativo alla nascita del figlio.
2. Il figlio nato prima che siano trascorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall’annullamento del matrimonio è considerato figlio legittimo ad eccezione dei casi di cui all’art. 124 del presente Codice.
3. La moglie e il marito hanno il diritto di presentare all’organo statale di registrazione degli atti di stato civile una dichiarazione congiunta di disconoscimento della paternità. In questo caso i rapporti di filiazione vengono determinati secondo quanto previsto al c.1 dell’art. 135 del presente Codice.

Art. 123. La filiazione nei casi di fecondazione artificiale e impianto dell’embrione.

1. Qualora la moglie si sia sottoposta a fecondazione artificiale, effettuata previo consenso scritto del marito, questi viene registrato quale padre del minore nato dalla moglie.
2. Qualora l’embrione concepito dai coniugi è impiantato nell’utero di un’altra donna, i coniugi risultano i genitori legittimi del minore.
3. Qualora l’embrione sia stato concepito da un uomo sposato ed una donna diversa dalla moglie e sia stato impiantato nell’utero della moglie, i coniugi risultano i genitori legittimi del minore.

Art.124. La paternità del figlio nato da una madre che sia passata a nuove nozze.

1. Qualora il minore nasce entro dieci mesi dallo scioglimento o dall’annullamento del matrimonio, ma successivamente alla registrazione del matrimonio della madre con un altro uomo, il minore è ritenuto figlio legittimo dell’uomo con cui la madre ha contratto nuove nozze.
2. La paternità del primo marito può essere stabilita sulla base di una dichiarazione unanime di questi e del nuovo marito della moglie oppure sulla base di una sentenza del tribunale.

Art. 125. Accertamento della filiazione quando i genitori non hanno contratto matrimonio.

1. Qualora la madre e il padre di un minore non siano uniti in matrimonio, il rapporto di filiazione con la madre è determinato sulla base del documento relativo alla nascita del minore della struttura medico-sanitaria in cui è avvenuto il parto.
2. Qualora la madre e il padre di un minore non siano uniti in matrimonio, la paternità del minore viene stabilita sulla base:
1) di una dichiarazione della madre e del padre del minore;
2) di una dichiarazione dell’uomo che sostiene di essere il padre del minore;
3) di una sentenza del tribunale.

Art. 126. Determinazione della paternità di un minore sulla base della dichiarazione di una donna ed un uomo che non sono uniti in matrimonio.

1. Qualora una donna e un uomo non siano uniti in matrimonio, la discendenza paterna del figlio è determinata sulla base di una loro dichiarazione. Detta dichiarazione può essere presentata agli organi di registrazione degli atti di stato civile prima o dopo la nascita del minore.
2. Qualora a presentare agli organi di registrazione degli atti di stato civile la dichiarazione del riconoscimento della paternità sia un minorenne, questi sono tenuti ad informare dell’avvenuta registrazione i genitori, il tutore, il curatore del minorenne.
3. Qualora la dichiarazione del riconoscimento della paternità non possa essere presentata personalmente, può essere recapitata tramite un rappresentante o spedita per posta a condizione che sia stata autenticata da un notaio.

Art. 127. Determinazione della paternità del figlio sulla base della dichiarazione di riconoscimento di colui che ritiene di esserne il padre.

1. Un uomo, che non abbia contratto matrimonio con la madre del minore, può presentare all’organo di registrazione degli atti di stato civile una dichiarazione con la quale riconosce di essere il padre del minore la cui madre sia deceduta o sia stata dichiarata morta, incapace, irreperibile oppure nel caso le sia stata revocata la potestà genitoriale e altresì nel caso in cui essa non viva con il figlio da più di sei mesi e non manifesti nei confronti di quest’ultimo l’attaccamento e le cure materne.
Condizione necessaria perché tale dichiarazione sia riconosciuta valida è la registrazione del presunto padre del minore nel Registro delle nascite secondo quanto stabilito al c.1 art. 135 del presente codice.

Art. 128. Riconoscimento della paternità con sentenza del tribunale.

1. Qualora non vi sia alcuna delle dichiarazioni stabilite dagli artt. 126 e 127 del presente Codice, la paternità nei confronti di un minore può essere stabilita a mezzo di una sentenza del tribunale.
2. E’ considerata valido fondamento per il riconoscimento della paternità qualsiasi testimonianza sia stata raccolta in conformità con il Codice di Procedura Civile dell’Ucraina che provi il rapporto di filiazione fra il minore e un determinato individuo.
3. Possono avanzare istanza per il riconoscimento della paternità la madre, il tutore, il curatore del minore, colui che provvede al mantenimento e all’educazione del minore e il figlio stesso, qualora abbia raggiunto la maggiore età.
Può presentare istanza per il riconoscimento della paternità colui che sostiene di essere il padre del minore.
4. L’istanza per il riconoscimento della paternità è accolta dal tribunale solo nel caso in cui la registrazione delle informazioni relative al padre del minore è stata effettuata nel Registro delle nascite in conformità con il c.1 art. 135 del presente Codice.

Art. 129. Controversie in merito alla paternità fra il marito della madre del minore e colui che sostiene di esserne il padre.

1. Colui che ritiene di essere il padre del minore nato da una donna, che al momento del concepimento o della nascita del figlio era unita in matrimonio con un altro uomo, ha il diritto di presentare istanza giudiziale contro quest’ultimo per il riconoscimento della propria paternità.
2. Per la richiesta del riconoscimento di paternità, si considera valido il termine di prescrizione di un anno a decorrere dal momento in cui il richiedente ha avuto notizia della sua paternità o poteva averne.

Art. 130. La paternità di fatto in base ad una sentenza del tribunale

1. In caso di morte di colui che non risultava unito in matrimonio con la madre del minore, il tribunale può stabilirne con una sentenza la paternità di fatto.
La dichiarazione relativa alla paternità di fatto viene accolta dal tribunale se la registrazione di quanto relativo al padre del minore è stata effettuata nel registro delle nascite in conformità con il c. 1 art. 135 del presente Codice.
2. Coloro di cui al c.3 art. 128 del presente codice, possono presentare una dichiarazione relativa al riconoscimento della loro paternità di fatto.

Art. 131. Il riconoscimento della maternità con sentenza del tribunale.

1. Colei che ritiene di essere la madre di un minore può presentare in tribunale una dichiarazione relativa al riconoscimento della propria maternità se la registrazione di quanto riguarda la madre del minore è stata effettuata come richiesto dal c. 2 art. 135 del presente Codice.

Art.132. La maternità di fatto sulla base di una sentenza del tribunale

1. In caso di morte di colei che riteneva di essere la madre del minore, il tribunale può riconoscerne con una sentenza la maternità di fatto.
La dichiarazione relativa al riconoscimento della maternità di fatto viene accolta dal tribunale se la registrazione relativa a quanto riguarda la madre del minore è stata effettuata nel Registro delle nascite come richiesto dal c. 2 art. 135 del presente Codice.
2. Possono presentare la dichiarazione relativa al riconoscimento della maternità di fatto il padre, il tutore, il curatore del minore, colui che provvede al suo mantenimento e alla sua educazione e il figlio stesso, quando abbia raggiunto la maggiore età.

Art. 133. Registrazione dei coniugi quali genitori del minore.

1. Se un minore nasce da persone coniugate, la moglie viene registrata in quanto madre e il marito in quanto padre del minore.

Art. 134. Registrazione del riconoscimento della paternità o maternità

1. L’organo statale per la registrazione degli atti di stato civile, sulla base della dichiarazione dei soggetti menzionati agli artt. 126 e 127 del presente Codice, o in seguito ad una sentenza del tribunale, apporta le necessarie modifiche al Registro delle nascite e rilascia un nuovo certificato di nascita.

Art. 135. Registrazione dei genitori di un minore quando la paternità, la maternità, o entrambe, non siano state stabilite

1. Qualora la madre sia nubile, la registrazione delle informazioni relative al padre del minore nel Registro delle nascite viene inserita in base al cognome della madre, mentre il nome ed il patronimico del padre del minore vengono inseriti su indicazione dell’interessata, nei casi in cui non vi sia alcuna dichiarazione congiunta dei genitori, né dichiarazione del padre o sentenza del tribunale in merito.
In caso di morte della madre o nel caso in cui sia impossibile stabilirne il luogo di residenza, la registrazione delle informazioni relative alla madre e al padre del minore avviene in conformità con quanto stabilito nel presente articolo su indicazione dei parenti o di terzi oppure di un rappresentante della struttura medico-sanitaria in cui è nato il minore al quale siano stati conferiti pieni poteri.
2. Qualora i genitori del minore siano ignoti, la registrazione delle informazioni ad essi relative nel Registro delle nascite viene effettuata in base ad una decisione degli organi di tutela e curatela.

Art. 136. Disconoscimento della paternità da parte di chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore.

1. Colui che sia stato registrato come padre del minore in conformità con quanto previsto dagli artt. 122, 124, 126 e 127 del presente Codice, ha il diritto di proporre azione per contestare la propria paternità presentando istanza giudiziale perché dall’atto di nascita del figlio venga cancellata la sua registrazione in quanto genitore.
2. Nel caso di comprovata mancanza di ogni parentela di sangue fra colui che dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e il figlio stesso, il tribunale delibera che le informazioni ad esso relative in quanto padre del minore vengano espunte dall’atto di nascita di quest’ultimo.
3. E’ possibile contestare la propria paternità soltanto dopo la nascita del minore e prima che questi abbia raggiunto la maggiore età.
4. Contestare la propria paternità non è possibile in caso di morte del minore.
5. Non ha il diritto di contestare la propria paternità colui che dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore se al momento della registrazione quale padre del minore era consapevole di non esserlo e altresì colui che abbia dato il consenso perché sua moglie si sottoponesse a fecondazione artificiale.
6. Non è previsto alcun termine di prescrizione per la presentazione dell’istanza giudiziale con la quale il padre richiede che la propria registrazione come genitore del minore venga espunta dall’atto di nascita del figlio.

Art. 137. Contestazione della paternità dopo la morte di colui che dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore.

1. Qualora colui che dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore muoia prima della nascita di quest’ultimo, gli eredi hanno diritto a contestarne la paternità a condizione che egli stesso, prima del decesso, abbia depositato presso un notaio una dichiarazione con cui disconosceva la propria paternità.
2. Qualora colui dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore muoia dopo aver presentato istanza perché il suo nome venisse cancellato dall’atto di nascita del minore, i suoi eredi hanno il diritto di esercitare in sua vece l’azione di disconoscimento della paternità.
3. Qualora colui che dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore muoia senza aver saputo, per valide ragioni, della paternità che gli era stata attribuita, i suoi eredi, ovvero la moglie, i genitori e i figli, possono contestarne la paternità.
4. L’azione di disconoscimento della paternità non è soggetta a prescrizione.

Art. 138. Diritto della madre del minore a contestare la paternità del proprio marito

1. Colei che abbia partorito il figlio in costanza di matrimonio ha diritto a contestare la paternità del marito.
2. L’istanza della madre relativa all’esclusione del marito dall’atto di nascita del figlio quale padre può essere accolta soltanto nel caso in cui un terzo abbia presentato una dichiarazione con cui riconosce la propria paternità.
3. L’azione con la quale la madre richiede che vengano apportate le opportune modifiche nell’atto di nascita del figlio va esercitata a pena di decadenza entro un anno a decorrere dalla data della registrazione della nascita del minore.

Art. 139. Controversie relative alla maternità

1. Colei che dall’atto di nascita del figlio risulta esserne la madre può contestare la propria maternità.
2. Colei che ritenga di essere la madre del minore ha il diritto di avanzare istanza giudiziale contro colei che dall’atto di nascita del figlio risulti essere la madre del minore affinché venga riconosciuta la propria maternità. Non è ammesso contestare la maternità nei casi di cui ai cc. 2 e 3 art. 123 del presente Codice.
3. Il termine di prescrizione previsto per l’avanzamento dell’istanza giudiziale con la quale si richiede di riconoscere la maternità è di un anno a decorrere dal giorno in cui l’interessata ha saputo o poteva sapere di essere la madre del minore.

Art. 140. La contestazione della paternità o della maternità di coloro che sulla base di una sentenza del tribunale sono tenuti al pagamento degli alimenti.

1. Il pagamento degli alimenti a favore del minore da parte di colui che dall’atto di nascita del figlio risulti esserne il padre o la madre non è di impedimento alla presentazione al tribunale dell’istanza giudiziale per la cancellazione dall’atto di nascita del minore delle informazioni secondo le quali risultano esserne i genitori.

 

Capo 13
Diritti e obblighi personali dei genitori e dei figli


Art. 141. Entrambi i genitori hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi nei confronti dei figli

1. La madre ed il padre hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi nei confronti del figlio, senza che a ciò rilevi la loro unione in matrimonio.
2. Lo scioglimento del matrimonio fra i genitori e la non convivenza con il figlio non influiscono in alcun modo sull’entità dei loro diritti e non li sollevano da obbligo alcuno nei confronti del figlio.

Art. 142. Tutti i figli hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi nei confronti dei genitori.

1. Tutti i figli hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi nei confronti dei propri genitori indipendentemente dal fatto che questi siano o meno uniti in matrimonio.

Art. 143. Obbligo dei genitori di ritirare il proprio figlio dal reparto di maternità o da qualsiasi altra struttura medico-sanitaria

1. La madre, il padre, o entrambi i genitori del minore quando uniti in matrimonio hanno l’obbligo di ritirare il proprio figlio dal reparto di maternità o da qualsiasi altra struttura medico-sanitaria.
2. Qualora i genitori non siano uniti in matrimonio, la madre del minore ha l’obbligo di ritirare il figlio dal reparto di maternità o da qualsiasi altra struttura medico-sanitaria.
3. Qualora il figlio presenti insufficienze sostanziali nello sviluppo fisico e (o) mentale o in altre circostanze di rilievo ai genitori è consentito lasciare il figlio nel reparto di maternità o presso qualsiasi altra struttura medico-sanitaria.
4. Qualora i genitori non abbiano ritirato il figlio dal reparto di maternità o da qualsiasi altra struttura medico-sanitaria, hanno diritto a farlo, previa autorizzazione degli organi di tutela e curatela, la nonna, il nonno, altri parenti.

Art. 144. Obbligo dei genitori di registrare la nascita del figlio presso l’organo statale di registrazione degli atti civili.

1. I genitori hanno l’obbligo di registrare la nascita del figlio presso l’organo statale di registrazione degli atti di stato civile al più presto, e comunque non oltre un mese dalla data di nascita del minore. Qualora manchino di adempiere a tale obbligo, i genitori sono responsabili secondo quanto previsto dalla legge.
2. In caso di morte dei genitori oppure nel caso questi siano impossibilitati per altri motivi a registrare la nascita del minore, la registrazione viene effettuata in base ad una dichiarazione dei parenti, di terzi, o di un rappresentante della struttura medico-sanitaria nella quale è nato il minore o nella quale si trova in quel momento al quale siano stati conferiti pieni poteri.
3. La registrazione della nascita del minore è effettuata dall’organo di registrazione degli atti di stato civile con la contemporanea legittimazione e attribuzione di cognome, nome e patronimico.
4. Il Certificato di nascita, la cui forma è stabilita dal Consiglio dei Ministri dell’Ucraina, costituisce la prova dell’avvenuta registrazione della nascita del minore.

Art.145. Cognome del figlio.

1. Il cognome è attribuito al figlio in base al cognome dei genitori. Qualora i cognomi della madre e del padre differiscano, al figlio viene attribuito quello dei due cognomi che hanno scelto di comune accordo.
2. I genitori, i cui cognomi differiscono, possono attribuire al figlio un doppio cognome formato dall’unione dei loro.
3. L’organo di tutela e curatela o il tribunale possono intervenire nella risoluzione delle controversie fra i genitori in merito al cognome da dare al figlio.

Art. 146. Nome del figlio

1. Al figlio viene attribuito il nome scelto dai genitori di comune accordo .
Il nome del figlio viene scelto dalla madre qualora questa non sia coniugata oppure non sia stata riconosciuta volontariamente la paternità del figlio.
2. Al figlio, quando non altrimenti in uso fra la minoranza etnica alla quale appartengono la madre e il padre o entrambi i genitori, non possono essere attribuiti più di due nomi.
3. L’organo di tutela e curatela o il tribunale possono intervenire nella risoluzione delle controversie fra i genitori in merito al nome del minore.

Art. 147. Patronimico del figlio

1. Il nome del padre determina il patronimico del figlio.
2. Il patronimico è attribuito al figlio in base al nome di colui che la madre del minore ha indicato come padre quando questa non sia coniugata e nessuno abbia provveduto a riconoscere la propria paternità.

Art. 148. Mutamento del cognome del minore per volontà dei genitori

1. Il cognome del minore che non abbia raggiunti il settimo anno di età cambia qualora sia introdotto un cambiamento nel cognome di entrambi i genitori.
2. Il cognome del figlio che abbia raggiunto il settimo anno di età cambia con il consenso di quest’ultimo qualora sia introdotto un cambiamento nel cognome di entrambi i genitori.
3. Qualora cambi il cognome di un solo genitore, il cognome del minore può essere cambiato di comune accordo fra i genitori e con il consenso del minore che abbia raggiunto il settimo anno di età.
4. Nel caso uno dei genitori sollevi delle obiezioni in merito al cambiamento del cognome del figlio, l’organo di tutela e curatela e il tribunale possono intervenire nella risoluzione delle controversie fra i genitori. Per la risoluzione di eventuali controversie viene tenuto conto del modo in cui i genitori hanno adempiuto ai propri obblighi nei confronti del figlio e di altre circostanze che diano prova del fatto che il cambiamento del cognome del minore non è in contrasto con gli interessi di quest’ultimo.

Art. 149. Cambiamento del patronimico del minore

1. Qualora sia mutato il nome del padre, muta di conseguenza il patronimico del figlio che abbia raggiunto il quattordicesimo anno di età e sia consenziente al cambiamento.

Art. 150. Obblighi dei genitori in merito all’educazione e allo sviluppo del figlio

1. I genitori hanno l’obbligo di educare il figlio nel rispetto per i diritti e le libertà delle altre persone, dell’amore per la propria famiglia e i propri parenti, per il proprio popolo e la propria nazione.
2. I genitori hanno l’obbligo di prendersi cura della salute del proprio figlio e del suo sviluppo fisico, spirituale e morale.
3. I genitori hanno l’obbligo di garantire al figlio il raggiungimento di un’istruzione media generica e di prepararlo alla vita autonoma.
4. I genitori hanno l’obbligo di rispettare il proprio figlio.
5. L’inserimento del minore in un diverso ambiente familiare non solleva i genitori biologici dall’obbligo di prendersi cura di lui.
6. Non è ammesso alcun tipo di sfruttamento del figlio da parte dei genitori.
7. Non sono ammesse punizioni corporali al figlio da parte dei genitori, né l’imposizione da parte di questi ultimi di altri tipi di punizione che pregiudichino la dignità umana del figlio.

Art. 151. Diritti dei genitori sull’educazione del figlio

1. I genitori hanno il diritto di essere preferiti ai terzi per quanto riguarda l’educazione personale del figlio.
2. I genitori hanno il diritto di coinvolgere altre persone nell’educazione del figlio, di affidarne l’educazione ad altre persone fisiche e giuridiche.
3. I genitori hanno diritto a scegliere la forma e il metodo di educazione del figlio sempre che non contrastino con la legge o con le norme morali generalmente condivise.
Art. 152. Diritto del figlio ad un’adeguata educazione da parte dei genitori
1. Il diritto del minore ad un’adeguata educazione da parte dei genitori è garantito dal sistema di controllo statale previsto dalla legge.
2. Il minore ha il diritto di opporsi all’inadeguato adempimento da parte dei genitori dei loro obblighi nei suoi confronti.
3. Al fine di proteggere i propri diritti e i propri interessi, il figlio ha il diritto di rivolgersi all’organo di tutela e curatela, agli altri organi del potere statale, agli organi dell’amministrazione locale e alle organizzazioni pubbliche.
4. Qualora il figlio abbia raggiunto il quattordicesimo anno di età, egli ha il diritto, al fine di difendere i propri diritti e i propri interessi, di rivolgersi direttamente al tribunale.

Art. 153. Diritto di genitori e figli alle relazioni reciproche

1. La madre, il padre e il minore hanno diritto a relazionarsi senza alcun impedimento, in particolare nel caso in cui uno di essi si trovi in una situazione eccezionale (in ospedale, in un luogo di reclusione e detenzione, etc.)

Art. 154. Diritti dei genitori per la difesa del figlio

1. I genitori hanno diritto a difendere personalmente il proprio minore, la propria figlia e il proprio figlio maggiorenni.
2. Per la tutela dei diritti e degli interessi del proprio minore e altresì del proprio figlio e della propria figlia maggiorenni inabili al lavoro, i genitori, in quanto rappresentati legali di questi ultimi, hanno il diritto, senza il bisogno di alcun mandato speciale, di rivolgersi al tribunale, agli organi del potere statale, agli organi dell’amministrazione locale e alle organizzazioni pubbliche.
3. I genitori hanno il diritto di promuovere un’azione per la tutela dei diritti e degli interessi dei propri figli anche ogni qualvolta, in conformità con la legge, abbiano essi stessi il diritto di rivolgersi a terzi per tale tipo di tutela.

Art. 155. Attuazione dei diritti e adempimento agli obblighi di genitori

1. L’attuazione dei diritti e l’adempimento agli obblighi di genitori deve basarsi sul rispetto dei diritti e della dignità umana del figlio.
2. L’esercizio dei diritti dei genitori non può contrastare con gli interessi del figlio.
3. Il rifiuto del figlio da parte dei genitori è in contrasto con il diritto e con le norme morali generalmente condivise.
4. Il venir meno da parte dei genitori all’adempimento degli obblighi loro spettanti costituisce fondamento valido perché vengano ritenuti responsabili secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 156. Diritti e obblighi dei genitori minorenni

1. I genitori minorenni hanno nei confronti del proprio figlio gli stessi diritti e i medesimi obblighi dei genitori maggiorenni e possono attuarli e adempiervi in maniera autonoma.
2. I genitori minorenni che abbiano raggiunto il quattordicesimo anno di età hanno il diritto di rivolgersi al tribunale al fine di tutelare i diritti e gli interessi del proprio figlio.
3. I genitori minorenni che si rivolgano al tribunale hanno diritto all’assistenza giuridica gratuita.

Art. 157. Risoluzione da parte dei genitori delle questioni relative all’educazione del figlio

1. Le questioni relative all’educazione del figlio sono risolte congiuntamente da entrambi i genitori.
2. Il genitore che non vive con il figlio ha l’obbligo di partecipare all’educazione di quest’ultimo e ha diritto ad avere con il figlio relazioni personali.
3. Il genitore che vive con il figlio non ha il diritto di ostacolare i rapporti fra il genitore che non vive con il figlio e il figlio stesso, sempre che tale relazione non pregiudichi il normale sviluppo dello stesso figlio, né ha diritto ad impedire che questi partecipi all’educazione del figlio.
4. I genitori hanno il diritto di stipulare un contratto relativamente all’attuazione dei diritti genitoriali e all’adempimento agli obblighi da parte del genitore che non vive con il figlio. Qualora il genitore che vive con il figlio manchi di rispettare quanto stabilito nel contratto, ha l’obbligo di risarcire il danno morale e materiale causato all’altro genitore.

Art. 158. Risoluzione delle controversie relative alla partecipazione all’educazione del figlio da parte del genitore che non vive con quest’ultimo da parte dell’organo di tutela e curatela

1. Su richiesta della madre e/o del padre del minore, l’organo di tutela e curatela stabilisce con quali mezzi e in quali modi il genitore che non vive con il figlio partecipa all’educazione di quest’ultimo e si relaziona con esso. L’organo di tutela e curatela giunge ad una soluzione in merito sulla base di una analisi delle condizioni di vita dei genitori, delle loro relazioni con il figlio, di altre circostanze rilevanti.
2. La decisione dell’organo di tutela e curatela deve obbligatoriamente essere attuata. Colui che manchi di attuale la decisione dell’organo di tutela e curatela ha l’obbligo di risarcire il danno morale e materiale causato al genitore che non vive con il figlio.

Art. 159. Risoluzione delle controversie in merito all’educazione del figlio da parte del genitore che non vive con quest’ultimo tramite intervento del tribunale

1. Se il genitore che vive con il figlio ostacola la relazione e la partecipazione all’educazione del minore da parte di colui che non vive con questi, in particolare se il primo non adempie a quanto stabilito dall’organo di tutela e curatela, l’altro genitore ha il diritto di rivolgersi al tribunale avanzando istanza giudiziale al fine di eliminare tali ostacoli.
2. Il tribunale, tenendo conto dell’età, dello stato di salute del minore, del comportamento dei genitori e di altre circostanze rilevanti, stabilisce con quali mezzi ed in quale misura detto genitore partecipa all’educazione del figlio (incontri periodici o sistematici, la possibilità di trascorrere insieme le vacanze, le visite del figlio nel luogo in cui risiede, etc.), il luogo e la durata degli incontri. In casi particolari, qualora lo richiedano gli interessi del minore, il tribunale può porre come condizione la presenza di un terzo agli incontri con il figlio.
3. Su richiesta dell’interessato il tribunale può revocare il carattere esecutivo della decisione dell’organo di tutela e curatela fino alla risoluzione delle controversie.
4. Qualora colui che vive con il figlio manchi di adempiere alla decisione del tribunale, questo può stabilire che il figlio vada a vivere con l’altro genitore quando questi lo richieda.
5. Colui che manca di adempiere alla decisione del tribunale ha l’obbligo di risarcire il danno morale e materiale causato al genitore che non vive con il figlio.

Art. 160. Diritto dei genitori a stabilire il luogo di residenza del figlio

1. I genitori stabiliscono di comune accordo il luogo di residenza del figlio che non abbia raggiunto il decimo anno di età.
2. Il luogo di residenza del minore che abbia raggiunto il decimo anno di età è stabilito di comune accordo dai genitori e dal figlio stesso.
3. Qualora i genitori vivano separatamente, il figlio stesso, raggiunto il quattordicesimo anno di età, sceglie il proprio luogo di residenza.

Art. 161. Controversie fra la madre e il padre relative al luogo di residenza del minore

1. Qualora la madre e il padre che vivono separatamente non siano giunti ad un accordo per quanto riguarda il genitore con cui dovrà vivere il figlio di età inferiore ai quattordici anni, le loro controversie in merito possono essere risolte dal tribunale. Al momento della decisione in merito al genitore con il quale dovrà vivere il figlio il tribunale tiene conto di come i genitori adempiano agli obblighi loro spettanti, dell’attaccamento personale del figlio ad ognuno di essi, dell’età del minore, del suo stato di salute e di altre circostanze rilevanti.
2. Il tribunale non può decidere che il figlio viva con il genitore che non ha un reddito personale, che fa abuso di alcolici o sostanze stupefacenti, che può, con il suo comportamento amorale, influire negativamente sullo sviluppo del minore.
3. Qualora il tribunale riconosca che nessuno dei genitori è in grado di provvedere adeguatamente all’educazione e allo sviluppo del figlio, quest’ultimo, su richiesta della nonna, del nonno o di altri parenti, chiamati come parti in causa, può essere affidato ad uno di essi. Qualora il minore non possa essere affidato a nessuno dei suddetti, il tribunale, su richiesta dell’organo di tutela e curatela, può ordinarne l’allontanamento da colui con il quale vive e stabilire che venga posto sotto la tutela degli organi di tutela e curatela.

Art. 162. Conseguenze giuridiche del comportamento illecito di uno dei genitori o di terzi in merito al luogo di residenza del minore di età inferiore ai quattordici anni

1. Qualora uno dei genitori o un terzo cambi il luogo di residenza del figlio di età inferiore ai quattordici anni di libera iniziativa, incluso a mezzo di sottrazione, senza il consenso dell’altro genitore o di colui con il quale viveva il figlio di età inferiore ai quattordici anni in base a quanto stabilito dalla legge o dal tribunale, il tribunale, su istanza dell’interessato, ha il diritto di emettere immediatamente una sentenza con la quale si pronuncia per l’allontanamento del minore da questi e la restituzione del figlio alla persona con la quale viveva in precedenza. Il minore non può essere ricondotto nel precedente luogo di residenza solo nel caso in cui questo costituisca un reale pericolo per la sua vita e la sua salute.
2. Colui che ha mutato il luogo di residenza del minore di libera iniziativa ha l’obbligo di risarcire il danno morale e materiale causato a colui con il quale viveva il minore.

Art. 163. Diritto dei genitori a prelevare il figlio da terzi

1. I genitori hanno diritto di essere preferiti ai terzi quanto alla convivenza con il figlio di età inferiore ai quattordici anni.
2. I genitori hanno diritto ad esigere che il figlio di età inferiore ai quattordici anni sia allontanato da chiunque lo trattenga presso di sè senza alcun fondamento giuridico o senza che sia stato stabilito da una sentenza del tribunale.
3. Il tribunale può opporsi all’allontanamento del minore di età inferiore ai quattordici anni e alla restituzione di questi ai genitori o ad uno di essi qualore ritenga che questo sia in contrasto con gli interessi del minore.

Art. 164. Motivazioni per la privazione dalla potestà genitoriale

1. La madre, il padre o entrambi i genitori possono essere privati della potestà genitoriale qualora uno dei due o entrambi:
1) non abbiano prelevato il figlio dal reparto di maternità o da struttura medico-sanitaria d’altro tipo senza valide motivazioni e per un periodo di sei mesi non abbiano dimostrato nei confronti del figlio le premure che si confanno ai genitori;
2) manchino di adempiere ai propri obblighi in merito all’educazione del figlio;
3) maltrattino il figlio;
4) siano affetti da alcolismo e tossicodipendenza cronici;
5) pratichino nei confronti del minore una qualsiasi forma di sfruttamento, lo costringano all’accattonaggio e al vagabondaggio;
6) siano stati condannati per aver premeditatamente attentato all’integrità fisica del figlio.
2. La madre, il padre o entrambi i genitori possono essere privati della potestà genitoriale per le ragioni di cui ai punti 2, 4, e 5 del presente articolo, solo nel caso abbiano raggiunto la maggiore età.
3. La madre, il padre o entrambi i genitori possono essere privati della potestà genitoriale rispetto a tutti i loro figli o ad uno solo di essi.
4. Qualora, durante il procedimento per la privazione della potestà genitoriale, il tribunale rilevi nella condotta dei genitori o di uno di essi atteggiamenti perseguibili penalmente, dà avvio ad un procedimento penale.

Art. 165. Gli aventi diritto a presentare al tribunale istanza per la privazione della potestà genitoriale

1. Hanno diritto a rivolgersi al tribunale avanzando istanza per la privazione della potestà genitoriale uno dei genitori, il tutore, il curatore, colui nella famiglia del quale vive il minore, la struttura medico-sanitaria o l’istituto di istruzione nel quale il minore si trova, l’organo di tutela e curatela, il Pubblico Ministero e il minore stesso qualora abbia raggiunto il quattordicesimo anno di età.

Art. 166. Conseguenze giuridiche della privazione della potestà genitoriale

1. Colui che è stato privato della potestà genitoriale:
1) perde i propri diritti personali nei confronti del figlio e viene sollevato dagli obblighi relativi alla sua educazione;
2) cessa di essere rappresentante legale del minore;
3) perde il diritto alle agevolazioni e al sussidio statale offerti alle famiglie con figli;
4) non può effettuare adozioni, né essere designato come tutore o curatore;
5) non possono essergli riconosciuti anche successivamente quei diritti patrimoniali legati alla paternità che avrebbe potuto avere nel caso di inabilità al lavoro (Il diritto al mantenimento da parte del figlio, il diritto alla pensione e al risarcimento dei danni in caso di perdita del capofamiglia, il diritto all’eredità)
6) perde gli altri diritti che traggono fondamento dal legame genitoriale con il figlio.
2. Colui che è stato privato della potestà genitoriale non è sollevato dagli obblighi relativi al mantenimento del figlio. Contemporaneamente alla privazione della potestà genitoriale, il tribunale, su richiesta del richiedente o di propria iniziativa, può decidere in merito alla questione relativa agli alimenti a favore del minore.

Art. 167. Collocamento del minore i cui genitori siano stati privati della potestà genitoriale

1. Se il minore viveva con il genitore che è stato privato della potestà genitoriale, spetta al tribunale decidere circa la possibilità che questi continuino a vivere nella stessa abitazione.
2. Qualora venga constato che il genitore privato della potestà genitoriale ha un’abitazione nella quale può stabilirsi, il tribunale può pronunciarsi perché questi vi si trasferisca dall’abitazione nella quale vive con il figlio; in alternativa il tribunale può pronunciarsi a favore dell’allontanamento coatto o del cambio coercitivo dell’abitazione.
3. Qualora lo desideri l’altro genitore, il figlio può essere affidato a questi.
4. Qualora il figlio non possa essere affidato all’altro genitore, hanno diritto di essere preferiti rispetto ai terzi per l’affidamento del minore, qualora ne facciano richiesta, la nonna e il nonno del minore, i fratelli e le sorelle maggiorenni, gli altri parenti.
5. Qualora il minore non possa essere affidato alla nonna, al nonno, ad altri parenti, al coniuge del genitore4, questi viene affidato alle cure dell’organo di tutela e curatela.
6. Il minore che è stato affidato ai parenti, al coniuge del genitore all’organo di tutela e curatela, resta titolare del diritto a rimanere nell’abitazione nella quale abitava e può tornarvi in qualsiasi momento.
7. Le modalità per l’allontanamento e l’affidamento del minore è stabilita dalla legge.

Art. 168. Incontri della madre, del padre o di entrambi i genitori privi della potestà genitoriale con il figlio

1. La madre, il padre o i genitori che siano stati privati della potestà genitoriale hanno diritto a rivolgersi al tribunale con istanza che sia loro concesso il diritto ad incontrare il figlio. Il tribunale può stabilire che gli incontri con il figlio abbiano luogo una tantum o periodicamente qualora questo non arrechi danno alla vita, la salute e l’educazione del figlio e sempre in presenza di terzi.

Art. 169. Reintegrazione nella potestà genitoriale

1. La madre, il padre o i genitori che siano stati privati della potestà genitoriale hanno diritto a presentare al tribunale istanza per la reintegrazione nella potestà genitoriale.
2. La reintegrazione nella potestà genitoriale non è possibile se il minore è stato adottato e l’adozione non è stata revocata nè invalidata dal tribunale.
3. La reintegrazione nella potestà genitoriale può aver luogo se durante il procedimento di reintegrazione il figlio ha raggiunto la maggiore età.
4. Il tribunale verifica che vi sia stato un cambiamento nella condotta di colui che è stato privato della potestà genitoriale e nelle circostanze che avevano portato alla privazione della potestà genitoriale e pronuncia la sentenza nel rispetto degli interessi del minore.
5. Il tribunale, quando debba pronunciarsi in merito alla reintegrazione nella potestà di un solo genitore che ne sia decaduto, tiene conto dell’opinione dell’altro genitore, di coloro con cui vive il minore o di entrambi.
6. Qualora l’istanza relativa alla reintegrazione nella potestà genitoriale sia rifiutata, può essere avanzata una seconda istanza per la reintegrazione nella potestà genitoriale solo a decorrere da un anno dal momento in cui la sentenza del tribunale che l’aveva negata ha assunto forza di legge.

Art. 170. Allontanamento del figlio dai genitori senza che essi decadano dalla potestà genitoriale

1. Il tribunale può pronunciarsi affinché il minore sia allontanato dai genitori o da uno di essi senza che questi decadano dalla potestà genitoriale nei casi previsti ai punti 2-5 c.1 art.164 del presente Codice, e in altri casi, qualora rimanere con i genitori costituisca un pericolo per la vita, la salute e lo sviluppo morale del figlio. In questo caso il figlio viene affidato all’altro genitore, alla nonna, al nonno, ai parenti, che ne facciano richiesta, oppure all’organo di tutela e curatela.
2. In via eccezionale, qualora vi fosse un’imminente minaccia alla vita o alla salute del minore, l’organo di tutela e curatela o il Pubblico Ministero hanno il diritto di emettere un provvedimento con il quale si stabilisce l’immediato allontanamento del minore dai genitori. In questi casi l’organo di tutela e curatela ha l’obbligo di informare immediatamente il Pubblico Ministero e, entro sette giorni da quando è stato emesso il provvedimento, di presentare istanza al tribunale affinché entrambi o uno dei genitori vengano privati della potestà genitoriale oppure affinché il minore venga allontanato dalla madre, dal padre o da
4 Letteralmente “patrigno” e “matrigna”. Nella traduzione si è preferita l’espressione neutra “coniuge del genitore”, in quanto i termini “patrigno” e “matrigna” appaiono in italiano in sé caratterizzati negativamente, da un punto di vista etico. 16
entrambi, senza che vengano privati della potestà genitoriale. Il Pubblico Ministero ha diritto ad presentare la stessa istanza al tribunale.
3. Qualora cessino le ragioni che costituivano un ostacolo all’adeguata educazione del figlio da parte dei genitori, il tribunale, su richiesta dei genitori può pronunciarsi affinché il figlio venga loro nuovamente affidato.
4. Il tribunale che si pronunci a favore dell’allontanamento del minore dalla madre, dal padre o da entrambi, senza che questi siano privati della potestà genitoriale, decide in merito all’obbligo di prestare gli alimenti a favore del figlio da parte dei genitori.
5. Quanto stabilito ai cc.1-3 del presente articolo resta valido per l’allontanamento del minore da tutti coloro con i quali vive.

Art. 171. Considerazione del parere del minore quando si prendano decisioni in merito a questioni riguardanti la sua vita

1. Il figlio ha diritto ad essere ascoltato dai genitori, dagli altri membri della famiglia e dai pubblici ufficiali in merito alle questioni che riguardano lui stesso e la sua famiglia.
2. Il figlio che sia in grado di esprimere la propria opinione deve essere ascoltato qualora i genitori o altre persone si trovino a prendere decisioni circa la sua educazione e il suo luogo di residenza e quindi quando vengano prese decisioni in merito alla decadenza o alla reintegrazione nella potestà genitoriale e inoltre quando si affrontino questioni relative alla gestione dei suoi beni.
3. Il tribunale ha il diritto di pronunciare sentenza indipendentemente dall’opinione del minore, qualora sia in funzione della salvaguardia dei suoi interessi.

Art. 172. Obbligo del figlio minorenne, della figlia e del figlio maggiorenni o di uno di essi a prendersi cura dei genitori.

1. I figli minorenni, il figlio e la figlia maggiorenni o uno di essi hanno l’obbligo di prendersi cura dei genitori, preoccuparsi di essi e prestare loro aiuto.
2. La figlia e/o il figlio maggiorenni hanno il diritto di intervenire per la tutela dei diritti e degli interessi dei genitori inabili al lavoro e (o) debilitati in quanto loro rappresentanti legali senza il bisogno di alcun mandato speciale.
3. Qualora la figlia e il figlio maggiorenni o uno di essi non si prendano cura dei propri genitori inabili al lavoro e (o) incapaci, il tribunale può pronunciarsi affinché venga loro attribuito l’obbligo di provvedere con i mezzi necessari alla copertura delle spese effettuate per far fronte a tali cure.

 

Capo 14
I diritti patrimoniali dei genitori e dei figli.

Art. 173. Separazione dei beni di genitori e figli

1. I genitori ed i figli, in particolare quando convivano, possono essere proprietari indipendenti di beni.
2. Qualora insorgano delle controversie in merito all’appartenenza dei beni fra i genitori e i figli minori degli anni quattordici, i figli di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, o con entrambi, che convivono, si ritiene che detti beni siano di proprietà dei genitori.

Art. 174. Diritto di proprietà del figlio sui beni destinati al suo sviluppo, la sua istruzione e la sua educazione

1. I beni acquisiti dai genitori o da uno di essi al fine di garantire lo sviluppo, l’istruzione e l’educazione del minore (vestiario, altri oggetti di uso personale, giocattoli, libri, strumenti musicali, attrezzi sportivi, etc.) sono di proprietà di questo.

Art. 175. Diritto dei genitori e dei figli alla comunione dei beni

1. Sulla base del diritto alla comunione dei beni, i beni acquisiti dai genitori e dai figli con i proventi dell’attività lavorativa svolta congiuntamente o con mezzi comuni, appartengono a entrambi.

Art. 176. Diritto all’uso dei beni dei genitori e dei figli

1. I genitori hanno l’obbligo di consentire al figlio l’uso dei beni che devono garantirgli l’educazione e lo sviluppo.
2. I diritti dei genitori e dei figli all’uso dell’abitazione che risulta di proprietà di uno solo di essi vengono regolamentati dalla legge.

Art. 177. Gestione dei beni del minore.

1. Qualora sia titolare di beni il figlio minore degli anni quattordici, la gestione di tali beni spetta ai genitori senza bisogno di alcun mandato speciale. I genitori hanno l’obbligo di tener conto dell’opinione del figlio sui criteri di gestione di detti beni.
2. Qualora uno dei genitori compia un qualsiasi atto relativamente ai beni del figlio minore di anni quattordici, si ritiene agisca con il consenso dell’altro genitore. Qualora detto atto giuridico ecceda l’ordinaria amministrazione, l’altro genitore ha il diritto di rivolgersi al tribunale con la richiesta che detto atto venga riconosciuto nullo poiché compiuto senza il suo consenso.
3. Le decisioni relative alla gestione dei beni del minore sono prese dai genitori congiuntamente. Gli organi di tutela e curatela o il tribunale possono intervenire al fine di risolvere le controversie relative alla gestione dei beni del figlio che insorgono fra i genitori.
4. Al termine del periodo durante il quale i genitori hanno amministrato i beni del figlio, essi hanno l’obbligo di restituirgli i beni di cui si sono occupati e i profitti da essi derivati.
5. Qualora i genitori adempiano inadeguatamente agli obblighi relativi alla gestione dei beni del figlio, viene loro riconosciuto l’obbligo di risarcire il danno materiale causato al figlio.

Art. 178. Uso dei profitti derivati dai beni del figlio

1. I genitori hanno il diritto di usare per l’educazione e il mantenimento degli altri figli e per i bisogni impellenti della famiglia i frutti derivati dall’uso dei beni del figlio minore degli anni quattordici.
2. I figli minorenni dispongono dei frutti derivati dai propri beni secondo quanto previsto dal Codice Civile dell’Ucraina.

Art. 179. Il diritto di proprietà sugli alimenti ricevuti per il figlio

1. Gli alimenti ricevuti a favore del figlio sono di proprietà del genitore a nome del quale vengono erogati e devono essere usati a scopi specifici. Il figlio minorenne ha diritto a partecipare alla gestione degli alimenti ricevuti per il proprio mantenimento.
2. In caso di morte del genitore con cui viveva il figlio, gli alimenti sono di proprietà di quest’ultimo. Un tutore è chiamato ad amministrare gli alimenti ricevuti per il mantenimento del figlio minore degli anni quattordici. Il figlio minorenne ha diritto a conseguire autonomamente gli alimenti e ad amministrarli in conformità con il Codice Civile dell’Ucraina.
Capo 15
Obbligo della madre, del padre o di entrambi i genitori di mantenere il figlio e l’adempimento a tale obbligo

Art. 180. Obbligo dei genitori di mantenere il figlio

1. I genitori hanno l’obbligo di mantenere il figlio fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età.

Art. 181. Modi con cui i genitori adempiono all’obbligo di mantenere il figlio

1. I genitori stabiliscono di comune accordo le modalità secondo le quali adempiere all’obbligo di mantenere il figlio.
2. In base agli accordi fra i genitori, colui che non vive con il figlio, può partecipare al suo mantenimento con denaro e (o) in natura.
3. Sulla base di una sentenza del tribunale, le obbligazioni per il mantenimento del figlio (gli alimenti) possono essere ripartite in proporzione al reddito percepito dalla madre, dal padre o da entrambi i genitori o mediante una somma di denaro fissa.
4. Nel caso in cui uno dei genitori si trasferisca stabilmente in uno Stato straniero con il quale l’Ucraina non abbia accordi di collaborazione giuridica, la misura e le modalità di somministrazione delle obbligazioni alimentari vengono stabilite secondo quanto previsto dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina.
5. Qualora non si conosca il luogo di residenza dei genitori, oppure qualora i genitori non adempiano alle obbligazioni alimentari oppure qualora non abbiano la possibilità di mantenere il figlio, al minore viene temporaneamente assegnato un sussidio statale. Detto sussidio statale temporaneo è assegnato secondo le modalità previste dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina.

Art. 182. Circostanze di cui il tribunale tiene conto per determinare l’entità degli alimentiì

1. Al fine di determinare l’entità degli alimenti il tribunale tiene conto di:
1) lo stato di salute e le condizioni economiche del figlio;
2) lo stato di salute e le condizioni economiche dell’obbligato;
3) il fatto che l’obbligato abbia altri figli, un marito e/o una moglie, i genitori, una figlia o un figlio inabili al lavoro;
4) altre circostanze rilevanti.
2. La misura degli alimenti erogati a favore di ogni figlio, indipendentemente da ogni circostanza, non può essere inferiore al minimo imponibile dei redditi pro capite.

Art. 183. Misura degli alimenti somministrati al figlio secondo una percentuale del reddito della madre, del padre o di entrambi i genitori

1. Il tribunale stabilisce la quota del reddito della madre, del padre o di entrambi i genitori da somministrare al figlio a titolo di alimenti.
2. Qualora gli alimenti vengano versati a favore di due o più figli, il tribunale stabilisce una quota unica del reddito della madre, del padre o di entrambi i genitori da destinare a questo fine fino al raggiungimento della maggiore età del figlio più grande.
3. Qualora, dopo che il figlio più grande ha raggiunto la maggiore età, nessuno dei genitori si rivolga al tribunale con l’istanza che venga stabilita la misura degli alimenti a favore degli altri figli, le obbligazioni alimentari vengono somministrate al netto della quota destinata al figlio che ha raggiunto la maggiore età.

Art. 184. Misura degli alimenti costituiti da una somma di denaro fissa

1. Qualora l’obbligato abbia un reddito irregolare e/o variabile, parte del suo reddito consista in beni in natura, e altresì a fronte di altre circostanze rilevanti, il tribunale, su richiesta dell’obbligato o dell’avente diritto, può fissare la misura delle obbligazioni alimentari in una somma di denaro fissa.
2. La misura degli alimenti che per decisione del tribunale si costituiscono di una somma di denaro fissa è sottoposta a rivalutazione secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 185. Partecipazione dei genitori alle spese aggiuntive per il figlio

1. Il genitore che secondo quanto stabilito dal tribunale ha l’obbligo di somministrare gli alimenti a favore del figlio e altresì il genitore nei confronti del quale non è stata avanzata la richiesta per l’erogazione degli alimenti, hanno l’obbligo di partecipare alle spese aggiuntive per il figlio che insorgono a seguito di particolari circostanze (lo sviluppo delle capacità del figlio, una sua infermità, un trauma fisico, etc.).
2. Qualora insorgano delle controversie, è il tribunale, tenuto conto delle circostanza rilevanti, a pronunciarsi in merito alla misura in cui ognuno dei genitori contribuisce alle spese aggiuntive per il figlio.
Le spese aggiuntive per il figlio possono essere finanziate in anticipo o dopo che sono state affrontate in unica soluzione, periodicamente o costantemente.

Art. 186. Controllo dell’organo di tutela e curatela per l’utilizzo degli alimenti a scopi specifici

1. L’organo di tutela e curatela, su richiesta dell’obbligato o di sua spontanea iniziativa, effettua le necessarie verifiche sull’utilizzo degli alimenti a scopi specifici.
2. Qualora gli alimenti siano utilizzati a scopi specifici, l’obbligato ha il diritto di avanzare istanza in tribunale affinché gli alimenti vengano ridotti o affinché parte degli alimenti venga versata sul conto personale del figlio presso le agenzie della Cassa di Risparmio Statale dell’Ucraina.

Art. 187. Detrazione degli alimenti a favore del figlio per iniziativa dell’obbligato

1. Ognuno dei genitori può presentare sul luogo di lavoro, nel luogo in cui percepisce la pensione, la borsa di studio, la richiesta che gli alimenti per il figlio siano detratti dal salario, dalla pensione, dalla borsa di studio, nella misura e secondo i tempi previsti da tale richiesta. Egli stesso può decidere di revocare detta richiesta.
2. Su richiesta di uno dei genitori gli alimenti vengono trattenuti per un termine massimo di tre giorni da quello stabilito per la somministrazione del salario, della pensione, della borsa di studio.
3. Su richiesta di uno dei genitori gli alimenti possono essere detratti anche qualora la somma complessiva da detrarre in base alla richiesta e ai documenti esecutivi, superi la metà del salario, della pensione, della borsa di studio e ugualmente qualora egli sia tenuto a somministrare gli alimenti per un altro figlio.

Art. 188. Cessazione dell’obbligo dei genitori di mantenere il figlio

1. L’obbligo dei genitori di mantenere il figlio può cessare qualora il reddito del figlio superi di molto il reddito di ognuno di loro e sia sufficiente per fronteggiare pienamente i suoi bisogni.

Art. 189. Contratto fra i genitori relativo alla somministrazione degli alimenti a favore del figlio

1. I genitori hanno il diritto di stipulare un contratto relativo alla somministrazione degli alimenti a favore del figlio nel quale vengono determinate la misura e i tempi della somministrazione. Le clausole del contratto non possono contrastare con i diritti di cui il figlio è titolare in base al presente Codice. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e autenticato da un notaio.
2. Qualora uno dei genitori manchi di adempiere agli obblighi riconosciutigli dal contratto, può essere costretto a somministrare gli alimenti sulla base della iscrizione esecutiva del notaio.

Art. 190. Cessazione del diritto del figlio agli alimenti in seguito all’acquisizione del diritto di proprietà su beni immobili

1. Il genitore che vive con il figlio e altresì il genitore che non vive con il figlio possono, con il consenso dell’organo di tutela e curatela, stipulare un contratto relativo all’estinzione del diritto agli alimenti del figlio in seguito alla cessione del diritto di proprietà su beni immobili (un’abitazione, un appartamento, un appezzamento di terreno, etc.). Tale contratto deve essere autenticato da un notaio e registrato allo Stato. Qualora il figlio abbia raggiunto il quattordicesimo anno di età, prende anch’egli parte alla stipulazione del contratto.
2. Chi acquisisce il diritto di proprietà su beni immobili è il figlio stesso, oppure il figlio e il genitore con il quale vive, in base al diritto alla proprietà comune partecipata su detti beni. Qualora sia stipulato il contratto di qui sopra, il genitore con il quale vive il figlio ha l’obbligo di mantenere autonomamente il figlio.
3. La stipulazione del contratto non libera il genitore che non vive con il figlio dall’obbligo di partecipare alle spese aggiuntive per il figlio.
4. I beni acquisiti in base al contratto di cui al primo comma del presente articolo non possono essere oggetto di obbligazioni.
5. I beni acquisiti dal figlio in base a detto contratto non possono essere alienati senza il consenso dell’organo di tutela e curatela fino a che il minore non abbia raggiunto la maggiore età.
6. Qualora il nome di colui che promuove l’alienazione dei beni immobili sia stato escluso dall’atto di nascita del figlio nel quale risultava essere il padre, il tribunale, su richiesta dell’interessato, riconosce nullo il contratto stipulato in base a quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Qualora il contratto venga ritenuto nullo, colui che aveva promosso l’alienazione dei beni immobili viene reintegrato nel diritto di proprietà su detti beni.
7. Su istanza di colui che promuove l’alienazione dei beni immobili, il contratto stipulato secondo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo può essere risolto qualora il genitore con il quale vive il figlio non adempie agli obblighi per il mantenimento di quest’ultimo.

Art. 191. Decorrenza degli alimenti per il figlio

1. Il tribunale obbliga alla somministrazione degli alimenti per il figlio dal giorno dalla presentazione della domanda giudiziale.
2. Il tribunale può decidere il versamento degli alimenti arretrati qualora colui che presenta domanda giudiziale fornisca le prove di aver adottato in precedenza le misure necessarie perché la controparte potesse versare gli alimenti, ma questi ha mancato di adempiere. In tal caso il tribunale può obbligare il convenuto alla somministrazione degli alimenti arretrati per un periodo precedente di durata complessiva non superiore a tre anni.

Art. 192. Riduzione e aumento della misura degli alimenti

1. Il tribunale può pronunciarsi a favore della diminuzione o dell’aumento della misura degli alimenti precedentemente stabilita dallo stesso tribunale o concordata fra i genitori, su istanza dell’obbligato o dell’avente diritto qualora cambino le condizioni materiali o familiari, qualora peggiori o migliori la salute di uno di essi.
2. La misura degli alimenti può essere diminuita qualora al mantenimento del minore provvedano lo Stato, un ente locale o una persona giuridica.

Art. 193. Somministrazione degli alimenti e degli altri mezzi per il figlio che si trova in una struttura medico-sanitaria, di istruzione o di altro tipo

1. Qualora siano utilizzati per scopi specifici, il collocamento del figlio in una struttura medico-sanitaria, di istruzione o di altro tipo, non comporta la cessazione della
somministrazione degli alimenti a favore del genitore con cui fino a quel momento ha vissuto il figlio.
2. Qualora i genitori non contribuiscano al mantenimento del figlio che si trova in una struttura medico-sanitaria, di istruzione o di altro tipo, statale o comunale, essi possono essere obbligati alla somministrazione degli alimenti su basi generiche.
3. Il tribunale può stabilire che gli alimenti siano versati sul conto personale del figlio presso uno degli istituti della Cassa di Risparmio Statale dell’Ucraina.
4. I contributi statali, altri tipi di sussidi e il risarcimento del danno causato dalla perdita del capofamiglia vengono anch’essi versati sul conto personale del figlio.

Art. 194. Somministrazione degli alimenti per un periodo precedente e gli alimenti dovuti ma non ancora corrisposti all’avente diritto

1. Gli alimenti possono essere somministrati per un periodo inferiore o pari ai tre anni precedenti il momento in cui inizia l’esecuzione.
2. Qualora, in base al titolo esecutivo presentato per l’esecuzione, gli alimenti non siano stati somministrati a causa della latitanza dell’obbligato oppure a causa della sua permanenza all’estero, gli alimenti devono essere somministrati per l’intero periodo precedente.
3. La somministrazione secondo le modalità di detrazione dal salario, pensione, borsa di studio di cui all’art. 187 del presente Codice viene meno con una richiesta presentata dall’obbligato nel luogo di riscossione delle medesime oppure con pronuncia del tribunale.
4. Gli alimenti dovuti ma non ancora corrisposti all’avente diritto sono riscossi indipendentemente dal fatto che il figlio abbia raggiunto il diciottesimo anno di età ma, nei casi di cui all’art. 199 del presente codice, prima che compia il ventitreesimo anno di età.
5. Quanto previsto ai commi 1-3 del presente articolo e altresì agli artt. 195-197 del presente Codice, resta valido anche quando tenute al pagamento degli alimenti siano persone diverse dai genitori di cui si fa menzione nel presente Codice.

Art. 195. Ammontare degli alimenti dovuti ma non ancora corrisposti all’avente diritto, la misura dei quali corrisponde ad una percentuale del salario

1. L’ammontare degli alimenti dovuti ma non ancora corrisposti all’avente diritto la cui misura corrisponde ad una percentuale del salario, è determinato a partire dal salario effettiva che l’obbligato ha ricevuto per il periodo durante il quale le obbligazioni alimentari non sono state somministrate.
2. Qualora l’obbligato non lavori durante il periodo in cui è sorto il debito, ma lavori nel momento in cui ne viene determinato l’ammontare, l’ammontare degli alimenti dovuti ma non ancora corrisposti all’avente diritto viene determinato in base alla salario (reddito) che questi percepisce attualmente.
3. Qualora l’obbligato non lavori durante il periodo in cui è sorto il debito e non lavori nel momento in cui ne è determinata la misura, l’ammontare degli alimenti dovuti ma non ancora corrisposti all’avente diritto viene calcolato in base alla paga media di un lavoratore con identica qualifica oppure di un lavoratore privo di qualifica della medesima località.
4. L’ammontare degli alimenti dovuti ma non ancora corrisposti all’avente diritto è calcolato da un funzionario statale e, nel caso di controversie, dal tribunale.

Art. 196. Responsabilità per la somministrazione degli alimenti oltre il termine previsto

1. Qualora l’obbligato sia in ritardo per fatto imputabile a lui medesimo, colui che riscuote gli alimenti ha diritto a percepire una penale (pena pecuniaria) pari all’uno per cento della somma delle obbligazioni alimentari che non sono state versate per ogni giorno di ritardo.
2. Il tribunale, avendo valutato le condizioni economiche e familiari di chi è tenuto al pagamento degli alimenti, può diminuire l’entità della penale..
3. Qualora chi somministra gli alimenti sia un minorenne, questi non è tenuto al versamento di alcuna penale.

Art. 197. I tempi per l’estinzione del debito. Liberazione dal pagamento degli alimenti dovuti ma non ancora corrisposti all’avente diritto.

1. Tenuto conto delle condizioni economiche e familiari di colui che somministra gli alimenti il tribunale può rinviare o rateizzare l’adempimento del debito alimentare.
2. Qualora il debito sia sorto in seguito a grave malattia dell’obbligato o in seguito ad altre circostanze di rilievo, il tribunale, su istanza di colui che è tenuto al pagamento degli alimenti, può liberarlo totalmente o parzialmente dall’adempimento del debito alimentare.
3. Il tribunale può liberare colui che è tenuto al versamento di alimenti dall’adempimento della obbligazione arretrata qualora essa sia sorta a causa della mancata presentazione, senza giusta causa, del titolo esecutivo per l’esecuzione da parte di colui a favore del quale sono stati fissati gli alimenti.
Capo 16
L’obbligo dei genitori di mantenere il figlio e/o la figlia maggiorenni e l’adempimento ad esso

Art. 198. Condizioni per l’insorgenza dell’obbligo dei genitori di mantenere il figlio e/o la figlia maggiorenni.

1. Qualora i genitori siano in grado di fornire l’aiuto materiale necessario, essi hanno l’obbligo di mantenere il proprio figlio o la propria figlia maggiorenni, o entrambi, inabili al lavoro, che ne necessitano.

Art. 199. Obbligo dei genitori di mantenere il proprio figlio o figlia maggiorenni, o entrambi, che proseguono gli studi.

1. Nel caso in cui la figlia e il figlio maggiorenni o uno di essi proseguano gli studi e per questo motivo necessitino di aiuto materiale e i genitori siano in grado di fornire tale aiuto, essi hanno l’obbligo di mantenere i figli fino al raggiungimento del ventitreesimo anno di età.
2. Il diritto al mantenimento cessa nel caso gli studi siano interrotti.
3. Hanno diritto ad avanzare al tribunale l’istanza per l’erogazione degli alimenti il genitore con il quale vivono la figlia, il figlio o entrambi e altresì la figlia e il figlio stessi, o uno di essi, che proseguano gli studi.

Art. 200. Misura degli alimenti per la figlia, il figlio maggiorenni o uno solo di essi.

1. Il tribunale, tenendo conto delle circostanze di cui all’art. 182 del presente Codice, stabilisce la misura degli alimenti a favore della figlia, del figlio maggiorenni o di entrambi, fissandoli in una somma di denaro invariabile o in una percentuale del salario di colui che è tenuto a somministrare gli alimenti.
2. Al fine di stabilire l’ammontare degli alimenti versati da uno dei genitori, il tribunale prende in considerazione la possibilità che al mantenimento possano provvedere anche l’altro genitore, la moglie, il marito, un’altra figlia e /o un altro figli maggiorenni.

Art. 201. Applicazione delle norme del presente Codice relativamente all’obbligo dei genitori di mantenere la figlia e/o il figlio maggiorenni.

1. Per quanto riguarda i rapporti fra genitori e figli maggiorenni relativi al mantenimento di quest’ultimi, restano valide le norme di cui agli artt. 187, 189-192 e 194-197 del presente Codice.
Capo 17
Obbligo della figlia o del figlio maggiorenni, o di entrambi, di mantenere i genitori e l’adempimento a tale obbligo.

Art. 202. Condizioni per l’insorgenza dell’obbligo della figlia o del figlio maggiorenni, o di entrambi, di mantenere i genitori.

1. La figlia e/o il figlio maggiorenni hanno l’obbligo di mantenere i genitori inabili al lavoro e che versino in condizioni di necessità.
2. Qualora la madre e il padre, o uno solo di essi, siano stati privati della potestà genitoriale e non siano stati reintegrati, per la figlia o il figlio nei confronti dei quali i genitori erano decaduti dalla potestà genitoriale non insorge l’obbligo di mantenere la madre, il padre o entrambi i genitori.

Art. 203. Obbligo della figlia, del figlio, o di entrambi, di partecipare alle spese aggiuntive per i genitori.

1. La figlia, il figlio, o entrambi, oltre che al pagamento degli alimenti, sono tenuti a partecipare alle spese aggiuntive per i genitori dovute ad una grave infermità, a invalidità o a incapacitazione.

Art. 204. Liberazione della figlia, del figlio o di entrambi dall’obbligo di mantenere la madre e /o il padre.

1. La figlia, il figlio o entrambi possono essere liberati dal tribunale dall’obbligo di mantenere la madre, il padre o entrambi i genitori e dall’obbligo di partecipare alle spese aggiuntive se viene dimostrato che la madre, il padre o entrambi mancavano di adempiere agli obblighi genitoriali. In casi eccezionali il tribunale può obbligare la figlia, il figlio o entrambi a somministrare gli alimenti per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 205. Misura degli alimenti a favore dei genitori.

1. Tenuto conto delle condizioni economiche e familiari delle parti, il tribunale stabilisce la misura degli alimenti fissandola in una somma di denaro invariabile o secondo una percentuale della salario (del reddito).
2. Il tribunale, nel determinare la misura degli alimenti e della partecipazione alle spese aggiuntive valuta la possibilità che provvedano al mantenimento anche i figli nei confronti dei quali non è stata avanzata l’istanza per il versamento degli alimenti, la moglie, il marito e i genitori.

Art. 206. Obbligo del figlio minorenne di far fronte alle spese per l’assistenza e le cure mediche dei genitori.

1. In casi del tutto eccezionali, qualora la madre, il padre o entrambi i genitori siano gravemente ammalati e (o) invalidi e il figlio minorenne (art. 6 del presente Codice) abbia un reddito (una salario) sufficiente, il tribunale pronunciarsi affinchè questi faccia fronte una tantum o nel corso di un determinato periodo alle spese finalizzate alla loro cura e assistenza medica.

 

 

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