Parte V
DIRITTI E DOVERI DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA E DEI PARENTI.
Capitolo 21
DIRITTI E DOVERI PERSONALI MATERIALI E NON DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA E DEI PARENTI.
Articolo 257. Diritto della nonna, del nonno, della bisnonna, del bisnonno ad educare i nipoti, i bisnipoti.
1. La nonna, il nonno, la bisnonna, il bisnonno hanno il diritto di essere in contatto con i propri nipoti, bisnipoti e di partecipare alla loro educazione.
2. I genitori o le altre persone, con le quali il bambino abita, non hanno il diritto di ostacolare i diritti della nonna, del nonno, della bisnonna, del bisnonno all’educazione dei nipoti, dei bisnipoti.
Qualora si verifichino tali impedimenti, la nonna, il nonno, la bisnonna, il bisnonno hanno il diritto di rivolgersi al tribunale e fare istanza per la loro eliminazione.
Articolo 258. Diritto del nonno e della nonna di proteggere i nipoti.
1. La nonna, il nonno hanno il diritto di proteggere personalmente i propri nipoti.
2. La nonna e il nonno hanno il diritto di rivolgersi all’organo di tutela e curatela o al Tribunale senza speciali mandati per la difesa dei diritti e degli interessi dei nipoti minori di quattordici anni, minorenni e maggiorenni non abili al lavoro.
Articolo 259. Diritti dei fratelli e delle sorelle ad essere in contatto.
1. Fratelli e sorelle germani (interamente o no) godono dei diritti e dei doveri stabiliti per loro dalla legge.
2. Fratelli e sorelle, soprattutto se non vivono insieme, hanno il diritto di tenersi in contatto.
3. La madre, il padre, la nonna, il nonno, le altre persone con le quali abitano fratelli e sorelle minorenni, sono tenuti ad agevolare tali contatti.
4. Le persone maggiorenni hanno il diritto di prendere parte all’educazione dei propri fratelli e sorelle minorenni indipendentemente dal luogo di residenza.
Articolo 260. Diritto del coniuge del genitore5 a partecipare all’educazione del minore.
1. Se il coniuge del genitore abita in una famiglia insieme al minore di età inferiore ai quattordici anni, ha il diritto di partecipare alla loro educazione.
Articolo 261. Diritti e doveri delle persone che hanno preso con sé in famiglia un bambino al fine di educarlo.
1. La persona che ha preso con sé in famiglia un bambino con lo scopo di educarlo, un bambino che può essere orfano o privato delle cure dei genitori per altre ragioni, ha i diritti e i doveri relativi alla sua educazione, alla sua protezione in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 249 e 262 del presente Codice.
Articolo 262. Diritti della sorella, del fratello, del coniuge del genitore6 di altri membri della famiglia alla protezione dei bambini.
1. La sorella, il fratello, il coniuge del genitore hanno il diritto di rivolgersi all’organo di tutela e curatela o al Tribunale senza avere speciali mandati per la difesa dei diritti e degli interessi dei fratelli, sorelle, figliastri minori di quattordici anni, minorenni e maggiorenni non abili al lavoro.
Articolo 263. Soluzione dei contrasti da parte del Tribunale relativi alla partecipazione all’educazione del bambino di nonna, nonno, bisnonna, bisnonno, fratelli, sorelle, coniuge del genitore.
1. I contrasti in materia di partecipazione all’educazione del bambino di nonna, nonno, bisnonna, bisnonno, fratelli, sorelle, coniuge del genitore vengono risolti dal Tribunale i conformità con l’art. 159 del presente Codice.
Articolo 264. Obbligo della persona a prendersi cura della nonna, del nonno, della bisnonna, del bisnonno nonché di colui con il quale ha vissuto in un’unica famiglia.
1. I nipoti, i bisnipoti sono tenuti a prendersi cura della propria nonna, nonno, bisnonna, bisnonno.
2. Fratelli, sorelle, ragazzi maggiorenni sono tenuti a prendersi cura dei fratelli, sorelle, coniuge del genitore8, che hanno provveduto alla loro educazione e che hanno prestato loro assistenza materiale.
Tale obbligo è proprio della persona anche in relazione a coloro con i quali ella ha vissuto in un’unica famiglia fino al raggiungimento della maggiore età.
Capitolo 22
OBBLIGO A MANTENERE GLI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA E I PARENTI
Articolo 265. Dovere della nonna, del nonno a mantenere i nipoti.
1. La nonna, il nonno sono tenuti a mantenere i propri nipoti minori di quattordici anni e minorenni, se questi non hanno la madre, il padre oppure se i loro genitori non possono per motivi attendibili fornir loro il sostentamento dovuto, a condizione che la nonna, il nonno siano nella possibilità di fornire loro assistenza materiale.
Articolo 266. Dovere dei nipoti, bisnipoti a mantenere la nonna, il nonno, la bisnonna, il bisnonno.
1. I nipoti, i bisnipoti maggiorenni sono tenuti a mantenere la nonna, il nonno, la bisnonna, il bisnonno non abili al lavoro e che necessitino di assistenza materiale, se essi non hanno marito, moglie, figli maggiorenni o se queste persone, per motivi attendibili, non sono nella possibilità di fornire loro il dovuto sostentamento a condizione che nipoti, bisnipoti possano prestare loro assistenza materiale.
Articolo 267. Dovere al sostentamento di fratelli e sorelle.
1. Fratelli, sorelle maggiorenni sono tenuti a mantenere i propri fratelli, sorelle minori di quattordici anni, minorenni che necessitino di assistenza materiale se questi non hanno i genitori, marito o moglie e che questi ultimi, per motivi attendibili, non siano nella possibilità di prestar loro il sostentamento dovuto, a condizione che i fratelli, le sorelle maggiorenni possano fornire l’assistenza materiale.
2. I fratelli, le sorelle maggiorenni sono tenuti a mantenere i fratelli e le sorelle maggiorenni non abili al lavoro che necessitino di assistenza materiale, se essi non hanno marito, moglie, genitori oppure figli maggiorenni, a condizione che i fratelli e le sorelle possano prestare loro assistenza materiale.
Articolo 268. Dovere del coniuge del genitore di mantenere il minore.
1. Il coniuge del genitore è tenuto a mantenere il minore di età inferiore a 14 anni che abiti con lui/lei, se questi non hanno la madre, il padre, il nonno, la nonna, fratelli e sorelle maggiorenni o se questi ultimi, per motivi attendibili, non siano nella possibilità di fornire loro il dovuto sostentamento, a condizione che il coniuge del genitore possa prestare loro assistenza materiale.
2. Il Tribunale può esentare il coniuge del genitore dal dovere di mantenere il minore, oppure può limitare nel tempo questo obbligo, in particolare nel caso di:
1) Convivenza temporanea (di poca durata) con il padre, la madre del bambino;
2) Comportamento indecente nel rapporto matrimoniale della madre, del padre del bambino.
Articolo 269. Dovere di altri persone di mantenere il bambino.
1. Le persone, nella famiglia delle quali viene cresciuto il bambino, sono tenute a fornirgli assistenza materiale se egli non ha i genitori, la nonna, il nonno, fratelli e sorelle maggiorenni, a condizione che tali persone siano in grado di fornirgli assistenza materiale.
Articolo 270. Dovere di mantenere il coniuge del genitore.
1. I maggiorenni sono tenuti a mantenere i coniugi del genitore non abili al lavoro se essi necessitano di assistenza materiale e se essi hanno a loro volta pensato al mantenimento dei inori sistematicamente per un periodo non inferiore ai cinque anni, a condizione che gli obbligati possano fornire loro assistenza materiale.
2. Il dovere di mantenere il coniuge del genitore sorge se il coniuge del genitore non ha marito, moglie, figli maggiorenni, fratelli e sorelle o se questi ultimi, per motivi attendibili, non possono fornire loro il sostentamento dovuto.
Articolo 271. Dovere della persona di mantenere coloro, con i quali ha vissuto in un’unica famiglia fino al raggiungimento della maggiore età.
1. Se la persona, fino al raggiungimento della maggiore età, ha vissuto con parenti o con altre persone in un’unica famiglia, ella è tenuta a mantenere i parenti o le persone con le quali ha convissuto per un periodo non inferiore ai cinque anni, non abili al lavoro, a condizione che la persona in questione sia in grado di fornire loro assistenza materiale.
Tale obbligo sorge se colui che necessita di assistenza materiale non ha moglie, marito, figli maggiorenni, o fratelli e sorelle, oppure se questi ultimi non sono in grado, per motivi attendibili, di fornire loro il dovuto sostentamento.
Articolo 272. Quota degli alimenti corrisposti da altri membri della famiglia e da parenti, e termini per la loro corresponsione.
1. La quota degli alimenti corrisposti da altri membri della famiglia e dai parenti ai bambini e alle persone maggiorenni non abili al lavoro che necessitano di assistenza materiale, è definita in una parte dello stipendio (entrata) o in una somma di denaro fissa.
Per definire la quota degli alimenti il Tribunale prende in considerazione la posizione materiale e lo stato di famiglia di colui che paga e di colui che riceve gli alimenti.
2. Se la causa riguardante gli alimenti è stata intentata contro non tutte le persone obbligate ma soltanto contro alcune di esse, la quota degli alimenti viene stabilita tenendo in considerazione l’obbligo di tutte le persone tenute a fornire il sostentamento. In questo caso la quantità totale degli alimenti corrisposti non può essere inferiore al minimo imponibile delle entrate del cittadino.
3. Il Tribunale può definire un periodo durante il quale gli alimenti devono essere elargiti.
Articolo 273. Variazione della quota degli alimenti ed esenzione dalla loro corresponsione.
1. Se la posizione o lo stato di famiglia della persona tenuta a corrispondere gli alimenti o della persona che ne beneficia è cambiata, il Tribunale, su istanza di una delle parti, può variare la quota degli alimenti stabilita oppure liberare dall’obbligo di corresponsione.
Il Tribunale può liberare dall’obbligo alimentare le persone di cui agli artt. 267-271 del presente Codice, in presenza di circostanze che abbiano fondamentale pertinenza.
Articolo 274. L’obbligo alimentare verso altri membri della famiglia e parenti. Esenzione totale o parziale da esso.
L’obbligo alimentare verso altri membri della famiglia e parenti nonché la totale o parziale esenzione dal pagamento di esso sorgono in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 194-197 del presente Codice.
Parte VI APPLICAZIONE DEL CODICE DI FAMIGLIA DELL’UCRAINA AI CITTADINI STRANIERI E AGLI APOLIDI. IMPLEMENTAZIONE DI LEGGI DI STATI ESTERI E ACCORDI INTERNAZIONALI IN UCRAINA.
Articolo 275. Diritti e doveri dei cittadini stranieri e degli apolidi nei rapporti di famiglia.
1. In Ucraina i cittadini stranieri hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nel rapporto di famiglia che hanno i cittadini ucraini se non altrimenti previsto dalla legge.
2. Gli apolidi stabilmente residenti in Ucraina hanno in Ucraina gli stessi diritti e gli stessi doveri nel rapporto di famiglia che hanno i cittadini ucraini.
Articolo 276. Registrazione del matrimonio tra un cittadino straniero e uno ucraino e del matrimonio tra due cittadini stranieri in Ucraina.
1. Il matrimonio tra un cittadino straniero e un cittadino ucraino e il matrimonio tra due cittadini stranieri celebrato in Ucraina vengono registrati in conformità con il presente Codice.
2. Il matrimonio tra due cittadini stranieri registrato all’ambasciata o all’ufficio consolare di uno Stato straniero in Ucraina, è valido in Ucraina in condizione di reciprocità, se la donna e/o l’uomo al momento della registrazione del matrimonio era cittadino dello Stato rappresentato dall’ambasciata o dal consolato in cui è stato registrato il matrimonio.
Articolo 277. Registrazione del matrimonio di cittadini ucraini all’ufficio consolare o alla rappresentanza diplomatica dell’Ucraina all’estero.
1. Il matrimonio tra cittadini ucraini residenti all’estero viene registrato all’ufficio consolare o alla rappresentanza diplomatica dell’Ucraina.
2. Il matrimonio tra cittadini ucraini nonché il matrimonio tra un cittadino ucraino e un cittadino straniero, registrato all’estero in osservanza della forma di matrimonio stabilita dalla legge dello Stato, del luogo della registrazione, è valido in Ucraina se non ci sono gli impedimenti di cui all’artt. 24-26 del presente Codice.
Articolo 278. Riconoscimento del matrimonio registrato all’estero.
1. Il matrimonio tra stranieri registrato all’estero secondo la legge dello Stato, del luogo della registrazione, è valido in Ucraina.
Articolo 279. Scioglimento del matrimonio tra un cittadino ucraino e uno straniero e del matrimonio tra due stranieri in Ucraina.
1. Lo scioglimento del matrimonio tra un cittadino ucraino e uno straniero e del matrimonio tra due cittadini stranieri in Ucraina si esegue ai sensi della legge ucraina.
Articolo 280. Riconoscimento dello scioglimento del matrimonio eseguito all’estero.
1. Lo scioglimento del matrimonio tra un cittadino ucraino e uno straniero pronunciato all’estero secondo la legge dello Stato estero in questione, è valido in Ucraina se al momento dello scioglimento anche soltanto uno dei coniugi risultava residente all’estero.
2. Lo scioglimento del matrimonio tra cittadini ucraini pronunciato all’estro secondo la legge dello Stato estero in questione, è valido in Ucraina se ambedue i coniugi, al momento dello scioglimento del matrimonio, risultavano residenti all’estero.
3. Lo scioglimento del matrimonio tra cittadini stranieri sancito all’estero secondo la legge dello Stato estero in questione, è valido in Ucraina.
4. Il cittadino ucraino residente all’estero ha il diritto di presentare istanza di scioglimento del matrimonio al Tribunale ucraino, se l’altro coniuge, indipendentemente dalla sua nazionalità, risiede all’estero.
Articolo 281. Riconoscimento della paternità in Ucraina. Riconoscimento della paternità stabilita all’estero.
1. Il riconoscimento della paternità in Ucraina indipendentemente dalla nazionalità dei genitori e del bambino e dal luogo della loro residenza si effettua secondo la legge dell’Ucraina.
2. I genitori di un bambino residenti all’estero possono fare richiesta di riconoscimento della paternità all’ufficio consolare o alla rappresentanza diplomatica dell’Ucraina all’estero.
Articolo 282. Adozione di un bambino cittadino ucraino ma residente all’estero.
1. L’adozione da parte di un cittadino ucraino di un bambino cittadino ucraino ma residente all’estero si effettua tramite l’ufficio consolare o la rappresentanza diplomatica dell’Ucraina all’estero.
Se l’adottante non è un cittadino ucraino, per adottare un bambino cittadino ucraino è necessaria l’autorizzazione del Centro per le adozioni dei bambini.
L’adozione da parte di un cittadino straniero di un bambino cittadino ucraino, effettuata tramite gli organi competenti dello Stato, sul territorio del quale risiede il bambino, è valida previa ricevimento dell’autorizzazione del Centro per le adozioni dei bambini.
Articolo 283. Adozione da parte di un cittadino straniero di un bambino cittadino ucraino.
1. L’adozione da parte di un cittadino straniero di un bambino cittadino ucraino viene effettuata nel rispetto delle disposizioni generali, stabilite nel capitolo 18 del presente Codice.
2. Un bambino cittadino ucraino può essere adottato da un cittadino straniero se è presente da almeno un anno nel registro del Centro per le adozioni dei bambini.
Se l’adottante è un parente del bambino o se questo soffre di una malattia inclusa nella lista stilata dal Ministero della salute dell’Ucraina, l’adozione può venire effettuata prima del termine previsto.
3. Il bambino può essere adottato da un cittadino straniero se, dopo almeno un anno dal omento in cui il suo nominativo è stato inserito nel registro del Centro per le adozioni dei bambini, non si è presentato nessun cittadino ucraino intenzionato ad adottarlo o a prenderlo sotto la propria tutela o in affidamento nella propria famiglia.
Godono di diritto di priorità per l’adozione di un bambino ucraino, i cittadini stranieri che sono:
1) Parenti del bambino;
2) Cittadini degli Stati, con i quali l’Ucraina ha concluso accordi sulla prestazione di assistenza giuridica.
4. Per l’adozione di un bambino ucraino da parte di un cittadino straniero è necessario il nullaosta del centro per le adozioni dei bambini.
5. L’adozione da parte dei cittadini stranieri viene autorizzata a condizione che vengano garantiti i diritti del bambino in misura non inferiore a ciò che prevede la legislazione ucraina in materia.
6. Il bambino adottato mantiene la nazionalità ucraina fino al raggiungimento dei diciotto anni.
Il bambino adottato ha il diritto di mantenere la propria identità nazionale in conformità con quanto stabilito nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo e in altri accordi internazionali.
Articolo 284. Adozione di un bambino straniero residente in Ucraina.
1. L’adozione di un bambino straniero residente in Ucraina viene effettuata da cittadini ucraini o da cittadini stranieri nel rispetto delle disposizioni generali.
Articolo 285. Limitazione del diritto del cittadino straniero al segreto dell’adozione di u bambino cittadino ucraino.
1. L’adozione di un bambino cittadino ucraino da parte di una persona che sia cittadina di uno Stato, con il quale l’Ucraina ha stipulato un accordo di assistenza giuridica, non è segreta, se nello Stato, nel quale l’adottante risiede stabilmente e nel quale dovrà andare il bambino, l’adozione non è segreta.
2. L’adozione di un bambino cittadino ucraino da parte di una persona che sia cittadina di uno Stato, con il quale l’Ucraina non ha stipulato nessun accordo di assistenza giuridica, e se tale persona non risiede stabilmente in Ucraina, non è segreta.
Articolo 286. Adozione da parte di un cittadino straniero di un bambino straniero o apolide in Ucraina.
1. L’adozione da parte di un cittadino straniero di un bambino straniero o apolide si effettua in Ucraina in ottemperanza con le leggi dell’Ucraina, se non è stabilito altrimenti da accordi internazionali sottoscritti dall’Ucraina.
Articolo 287. Vigilanza sul rispetto dei diritti dei bambini adottati da stranieri.
1. Se i bambini adottati da cittadini stranieri risiedono all’estero, l’ufficio consolare competente su delega del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina tiene il registro dei bambini e vigila sul rispetto dei loro diritti fino al compimento del diciottesimo anno di età.
La procedura che regola il controllo del rispetto dei diritti dei bambini adottati da cittadini stranieri e residenti all’estero è fissata dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina.
Articolo 288. Istituzione della tutela, della curatela sul bambino cittadino ucraino ma residente all’estero nonché sul bambino straniero ma residente in Ucraina. Riconoscimento della tutela, della curatela, sancite all’estero.
1. La tutela, la curatela sul bambino cittadino ucraino ma residente all’estero nonché sul bambino straniero ma residente in Ucraina viene istituita ai sensi della legge dell’Ucraina.
2. La tutela, la curatela istituite secondo le leggi di uno Stato estero su un bambino cittadino ucraino ma residente all’estero, sono valide in Ucraina se non ci sono obiezioni dell’Ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica dell’Ucraina.
3. La tutela, la curatela istituite su un bambino straniero all’estero secondo le leggi di un altro Stato, sono valide in Ucraina.
Articolo 289. Registrazione del matrimonio, della nascita di u figlio, del riconoscimento della paternità, dello scioglimento del matrimonio di cittadini ucraini residenti all’estero.
1. La registrazione del matrimonio, della nascita di u figlio, del riconoscimento della paternità, dello scioglimento del matrimonio di cittadini ucraini residenti all’estero si effettua negli uffici consolari e nelle rappresentanze diplomatiche dell’Ucraina all’estero secondo le leggi dell’Ucraina.
Per la registrazione di questi atti di stato civile negli uffici consolari o nelle rappresentanze diplomatiche dell’Ucraina si applica la legge dell’Ucraina se le persone che ne fanno richiesta sono ucraini.
Articolo 290. Riconoscimento dei documenti emessi da organi di Stati esteri per l’autenticazione degli atti di stato civile.
1. I documenti emessi da organi competenti di Stati esteri per l’autenticazione degli atti di stato civile all’estero secondo le leggi dello Stato estro in questione in relazione a cittadini ucraini, cittadini stranieri e apolidi, sono validi in Ucraina a condizione che ci sia la legittimazione del Consolato.
Articolo 291. Applicazione delle leggi degli Stati esteri.
1. La legislazione afferente alla famiglia di Stati esteri si applica in Ucraina se essa non contravviene ai principi fondamentali che regolano i rapporti di famiglia, di cui all’art. 7 del presente Codice.
Articolo 292. Riconoscimento in Ucraina di atti di stato civile, registrati secondo le leggi di Stati esteri.
1. Gli atti di stato civile registrati secondo le leggi di Stati esteri sono riconosciuti in Ucraina.
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